Art. 1270 – Codice civile – Estinzione della delegazione
Il delegante può revocare [1324] la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 310/200
In materia di annullamento d'ufficio del provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni, nessuna conseguenza, ai fini del radicamento della giurisdizione innanzi al giudice ordinario, deriva dalla disciplina della delegazione di pagamento; infatti, una volta venuti meno gli effetti del provvedimento ammissivo e le imputazioni ad esso conseguenti, la dazione del datore di lavoro non può più riferirsi alla delegazione di pagamento in nome e per conto dell'INPS e quindi non opera più, per il datore di lavoro, la compensazione dei contributi conguagliati, mentre può sorgere un credito restitutorio di questi nei confronti dei lavoratori, qualora le somme erogate a titolo di integrazione salariale risultino senza causa versandosi in ipotesi di impossibilità assoluta di ricevere la prestazione lavorativa. (Rigetta e dichiara giurisdizione, App. Caltanissetta, 23 Ottobre 2003).