10 Gen Art. 1268 — Delegazione cumulativa
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 19090/2007
In tema di assunzione dell’obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell’art. 1268 c.c. non sono richiesti speciali requisiti di forma, potendosene ammettere l’integrazione anche in virtù di accordi conclusi per facta concludentia ed in via progressiva se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo. (Nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto il perfezionamento del negozio nella dichiarazione di adesione del delegato indirizzata materialmente al solo delegante, e non anche al delegatario, se a quest’ultimo comunque poi pervenga e l’accetti, con riguardo anche alla circostanza della successiva emissione di fattura del creditore-delegatario verso il delegato, senza specifiche contestazioni dell’obbligo così evidenziato).
Cass. civ. n. 848/2002
L’art. 1268 c.c., subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l’effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa.
Cass. civ. n. 6387/2000
Dall’analisi del modello delegatorio testualmente configurato dagli artt. 1268-1270 c.c. si desume che la delegazione può essere realizzata attraverso una pluralità di distinti negozi bilaterali ed unilaterali, dotati ciascuno di una propria causa, pur se tra loro finalisticamente collegati. Infatti, l’incarico delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, non postula il consenso del delegatario; all’atto di assegnazione, come accordo tra delegante e delegatario, ben può rimanere estraneo il delegato; infine, la promessa del delegato, come atto unilaterale, si perfeziona con la relativa dichiarazione di volontà ed è efficace (art. 1334 c.c.) dal momento in cui perviene a conoscenza del delegatario (ed alla sua eventuale accettazione è connesso, dall’art. 1268, secondo comma, c.c., l’effetto del beneficio di escussione a favore del delegante).
Cass. civ. n. 854/1982
La delegatio promittendi, che ha ad oggetto la promessa di un futuro pagamento, non determina la novazione del rapporto obbligatorio originario, bensì l’aggiunta di un nuovo debitore (delegato), con posizione di debitore principale, accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione permane, sebbene in posizione sussidiaria.
Cass. civ. n. 2402/1976
Qualora il credito ammesso al passivo fallimentare sia stato oggetto, da parte del debitore poi fallito, di delegazione cumulativa passiva, la definitività di detta ammissione non preclude l’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare avverso il negozio di delegazione. Quest’ultimo, infatti, produce una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, aggiungendo un nuovo debitore (delegato) al debitore originario (delegante), ma non costituisce in favore del creditore alcun diritto di prelazione, e, pertanto, non viene coinvolto dalla decisione relativa all’ammissione del credito al passivo, ancorché condizionata al mancato adempimento da parte del delegato.
Cass. civ. n. 262/1975
Quando una obbligazione pecuniaria, cambiariamente garantita, forma oggetto di delegazione o di accollo, la liberazione del debitore originario non avviene senza una dichiarazione espressa del creditore ovvero senza il suo consenso ad un accollo nel quale la liberazione del debitore sia condizione espressa della stipulazione; l’eventuale restituzione delle cambiali non sostituisce la dichiarazione del creditore, ma estingue soltanto la garanzia cambiaria del debitore originario.
Cass. civ. n. 3947/1974
Non si oppone alla qualificazione di un rapporto giuridico come delegatio promittendi la circostanza che il soggetto incaricato di effettuare il pagamento per conto del debitore originario non abbia inteso assumere la medesima posizione incondizionata di quest’ultimo nei confronti del creditore, in quanto tale fatto attiene esclusivamente al contenuto ed all’estensione dell’obbligo assunto, mentre ciò che è rilevante ai fini dell’inquadramento del rapporto nello schema della delegazione è l’assunzione dell’obbligo di tradurre in atto la delegazione stessa entro i limiti, con le modalità ed al verificarsi dei presupposti enunziati nell’atto di accettazione. Sussiste, pertanto, un rapporto di delegazione anche nel caso in cui il delegato, in deroga alla norma di cui all’art. 1268 c.c., si sia impegnato a soddisfare il creditore entro i limiti dell’effettiva realizzazione, da parte sua, del rapporto di provvista.
Cass. civ. n. 676/1973
Ai sensi dell’art. 1268, cpv., c.c. il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento. Per l’osservanza di tale onere non è tuttavia necessario che il creditore proceda alla escussione (agendo in executivis) del delegato, prima di rivolgersi al delegante, essendo invece sufficiente che il creditore stesso richieda preventivamente al delegato l’adempimento dell’obbligazione. Qualora la detta richiesta risulti infruttuosa, il creditore-delegatario può rivolgersi senz’altro all’originario debitore delegante. La delegazione passiva può avere ad oggetto sia una promessa di futuro pagamento (delegatio promittendi, con funzione creditoria), sia un pagamento immediato (delegatio solvendi o dandi, con funzione solutoria); e può assolvere, quindi, sia alla finalità di predisporre un futuro adempimento e di rafforzare il rapporto obbligatorio, aggiungendovi un nuovo debitore (delegato) con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario (delegante), la cui obbligazione diventa, peraltro, sussidiaria (delegazione cosiddetta cumulativa), sia alla finalità di rendere possibile l’adempimento, in atto, di un’obbligazione già scaduta, ad opera di un terzo (delegato) anziché ad opera del debitore (delegante), con funzione immediatamente solutoria. Attesa la struttura unitaria della delegazione, che è composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere, per gli effetti delegatori, due condizioni, e cioè che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario, e che il delegato abbia assunto l’obbligo di pagare a quest’ultimo il debito del delegante. La formazione del negozio giuridico di delegazione può essere anche progressiva e non contestuale, senza che ciò faccia venir meno la unicità del rapporto.
Cass. civ. n. 2954/1972
Per la ricorrenza delle fattispecie della delegatio promittendi o della delegatio solvendi è indispensabile l’adesione del creditore delegatario.
Cass. civ. n. 2549/1969
La delegazione si svolge normalmente sulla base di due preesistenti rapporti di debito, intercorrenti rispettivamente tra delegante e delegatario (c.d. rapporto di valuta) e tra delegato e delegante (c.d. rapporto di provvista). Il nostro sistema positivo consente — tuttavia — di configurare la delegazione c.d. titolata, oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito, già liquidi ed esigibili, anche riguardo sia a crediti che ancorché esistenti, non siano liquidi ed esigibili, sia riguardo a crediti futuri, che, pur non potendo ancora considerarsi esistenti, risultino tuttavia geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti che siano già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione.
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