Art. 448 bis – Codice civile – Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Corte cost. n. 34/2016
E' inammissibile questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 448-bis c.c. nella parte in cui sarebbe, comunque, consentito il riconoscimento del diritto agli alimenti nei confronti del genitore che, pur non essendo stato propriamente dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, si sarebbe reso protagonista, per il passato, di una condotta trascurata nei confronti del figlio chiamato, successivamente, in giudizio per la prestazione alimentare, una volta sopravvenuta una condizione di bisogno del genitore stesso.