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Art. 369 — Deposito di titoli e valori

Art. 369 — Deposito di titoli e valori

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [ 1992, 2003 ] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito [ disp. att. 251 ] designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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