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Art. 357 — Funzioni del tutore

Art. 357 — Funzioni del tutore

Il tutore ha la cura della persona del minore [ 371 ], lo rappresenta in tutti gli atti civili [ 1387 ] e ne amministra i beni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9582/2000

In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell’interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell’articolo 4, Quinto comma della L. n. 898 del 1970 – che regola l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio – in relazione agli articoli 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l’interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può esser richiesta dal tutore.

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Cass. civ. n. 1540/1966

Il tutore non può conferire ad altri, spogliandosi del proprio ufficio, un mandato generale relativo all’intera gestione tutelare, in quanto il mandato generale importerebbe la sostituzione radicale di un’altra persona al tutore. Egli può, però, conferire a terzi mandati relativi al compimento di singoli atti, in quanto, conferendo ad altri l’incarico di compiere singoli atti giuridici, non opera, contro il divieto della legge, alcuna sostituzione soggettiva nell’amministrazione dei beni – intesa come autonoma e unitaria gestione del patrimonio dell’incapace – ma si avvale, volta per volta, dell’opera altrui secondo un criterio di opportunità e di convenienza, che può coincidere con la più oculata salvaguardia degli interessi del suo rappresentato. Il che naturalmente non lo esime dalla responsabilità sancita dall’art. 382 c.c., essendo, in ogni caso, fermo il suo obbligo di amministrare il patrimonio dell’incapace con la diligenza del buon padre di famiglia.

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