Art. 311 – Codice civile – Manifestazione del consenso

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante [296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza [43].

L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2702, 2703].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8575/1991

Con riguardo all'adozione ordinaria di un minore, nella normativa anteriore alla L. 4 maggio 1983, n. 184, l'errore, quale ragione di invalidità del consenso dell'adottante (art. 311 c.c.) e, quindi, del successivo provvedimento di adozione, va riscontrato con riferimento non già alla disciplina relativa ai contratti (art. 1427 e ss. c.c.), bensì a quella posta dall'ordinamento per i rapporti familiari (artt. 122, 263 e 289 c.c.). Pertanto, non assume rilievo l'errore sulle qualità dell'adottato, ma solo quello che attiene all'identificazione della persona fisica dell'adottato (salva l'ipotesi in cui l'errore cada sul fatto che l'adottato non sia un figlio dell'adottante nato fuori del matrimonio, incidendo in questo caso l'errore in una delle condizioni soggettive poste dalla legge per la pronuncia dell'adozione, ai sensi dell'art. 293 c.c.).