10 Gen Art. 289 — Azioni esperibili dopo la legittimazione
Posted at 20:43h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VII – Dello stato di figlio > Capo V – Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità > Sezione II – Della legittimazione dei figli naturali
[ La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l’azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell’articolo 284, negli articoli 285, 286, e 287, ferma restando la disposizione dell’articolo 263. Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell’articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l’assenso. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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