10 Gen Art. 340 — Nuove nozze della madre
[ La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l’amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni, riguardo all’amministrazione stessa e all’educazione dei figli.
In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l’amministrazione e il marito è responsabile in solido dell’amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.
Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d’ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell’amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l’educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.
L’ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione. ]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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