Art. 339 – Codice civile – Curatore del nascituro
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio > Capo II - Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio
[Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l'amministrazione dei beni di lui.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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