10 Gen Art. 335 — Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione
Posted at 20:49h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo IX – Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio > Capo I – Dei diritti e doveri del figlio
Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale [ disp. att. 38, 51 ] nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento [ 336 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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