10 Gen Art. 334 — Rimozione dall’amministrazione
Posted at 20:26h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo IX – Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio > Capo I – Dei diritti e doveri del figlio
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale [ disp. att. 38, 51 ] può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione [ 337 ] o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale [ 324 ].
L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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