Art. 334 – Codice civile – Rimozione dall’amministrazione

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale [38, 51] può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione [337] o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale [324].

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18777/2018

La rimozione, per "mala gestio", di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell'art. 334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice.