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Art. 334 — Rimozione dall’amministrazione

Art. 334 — Rimozione dall’amministrazione

Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale [ disp. att. 38, 51 ] può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione [ 337 ] o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale [ 324 ].

L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
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