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Art. 61 — Data della morte presunta

Art. 61 — Data della morte presunta

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la sentenza [ 729 c.p.c. ] determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia [ 66 ].

Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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