10 Gen Art. 6 — Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2426/1991
La XIV disposizione transitoria della Costituzione, la quale, nell’escludere la riconoscibilità dei titoli nobiliari, eccezionalmente attribuisce il diritto alla cognomizzazione dei predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, va interpretata, alla stregua della sent. n. 101 del 1967 della Corte costituzionale, nel senso che presupposto di tale diritto è l’avvenuto riconoscimento del titolo anteriormente all’entrata in vigore della Costituzione e che la relativa tutela giudiziale può essere fatta valere esclusivamente in base alla disciplina privatistica del diritto al nome. Ne consegue che il diritto alla cognomizzazione spetta ex lege soltanto al soggetto per il quale il riconoscimento è avvenuto ed ai suoi discendenti, mentre non può farsi valere da soggetti non compresi in tale categoria ed in particolare dagli ascendenti, in quanto, ai sensi dell’ordinamento dello stato civile approvato con R.D. n. 1238 del 1939, il patronimico si trasferisce dal padre al figlio e non viceversa.
Cass. civ. n. 3779/1978
Il diritto della persona al nome si acquista la momento della nascita ed in base al rapporto di filiazione, e, quindi, va riscontrato essenzialmente alla stregua degli atti di nascita o di battesimo, mentre l’utilizzazione protratta nel tempo del nome medesimo non può di per sé avere valore acquisitivo del relativo diritto, stante la non estensibilità in proposito degli istituti dell’usucapione e dell’immemorabile, operanti nel campo dei diritti reali.
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