14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9339 del 20 settembre 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
La soluzione del contrasto fra i genitori, in ordine alla scelta od al mutamento del nome del figlio minore, è affidata, in pendenza di causa di separazione personale al giudice della separazione stessa, ai sensi dell’art. 155 terzo comma c.c., le cui disposizioni prevalgono, nel corso di detta causa, sulla regola generale della devoluzione al tribunale per i minorenni delle questioni di particolare importanza che insorgano nell’esercizio della potestà genitoriale [ artt. 316 c.c. e 38 disp. att. c.c. ].
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