Cass. civ. n. 9339 del 19 settembre 1997
Testo massima n. 1
La soluzione del contrasto fra i genitori, in ordine alla scelta od al mutamento del nome del figlio minore, è affidata, in pendenza di causa di separazione personale al giudice della separazione stessa, ai sensi dell'art. 155 terzo comma c.c., le cui disposizioni prevalgono, nel corso di detta causa, sulla regola generale della devoluzione al tribunale per i minorenni delle questioni di particolare importanza che insorgano nell'esercizio della potestà genitoriale (artt. 316 c.c. e 38 disp. att. c.c.).
Testo massima n. 2
La scelta e il mutamento del nome del figlio minore, coinvolgendo un diritto fondamentale e irrinunciabile della persona, da un lato rientrano tra le "questioni di particolare importanza" per le quali gli art. 316 c.c. e 38 disp. att. c.c. esigono l'accordo dei genitori e, in difetto, contemplano l'intervento del tribunale per i minorenni, dall'altro, - nella pendenza della causa di separazione - realizzano "decisioni di maggiore interesse" per il figlio minore, come tali demandate al giudice della separazione, cioè al tribunale ordinario.