15 Dic Art. 232 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Posted at 18:52h
in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo II – Disposizioni transitorie > Sezione VI – Disposizioni relative al libro vi
L’annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall’art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l’omissione dell’annotazione medesima produce dal giorno dell’entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”1″]
– Note non presenti
[adrotate group=”2″]