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Art. 231 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 231 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:

  1. 1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell’art. 2643 del codice agli effetti previsti dall’art. 19 della legge sui libri fondiari;
  2. 2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;
  3. 3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;
  4. 4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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