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Art. 190 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 190 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La disposizione dell’art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all’entrata in vigore del codice stesso se l’obbligazione principale scade dopo.

Se l’obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell’art. 1957 decorre dall’entrata in vigore suddetta.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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