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Art. 189 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 189 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le disposizioni del primo comma dell’art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all’entrata in vigore del codice stesso, anche se l’obbligazione di dar fideiussore sia sorta anteriormente.

La disposizione del precedente comma non si applica se l’obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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