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Art. 144 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 144 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[Per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 la revisione del canone a norma dell’articolo 962 del codice non può essere chiesta se non trascorso un triennio dalla data anzidetta. In ogni caso, il nuovo canone non può, per effetto della prima revisione, essere superiore al doppio né inferiore alla metà del canone precedente.

Per determinare la differenza di valore ai fini della revisione del canone, si considera come valore iniziale quello che il fondo aveva al 21 agosto 1923, se l’enfiteusi è stata costituita anteriormente all’1 gennaio 1919.

Qualora prima del decorso del triennio dal 28 ottobre 1941 sia proposta domanda di affrancazione, si procede, agli effetti della determinazione del prezzo dell’affrancazione stessa, alla revisione del canone, in conformità del primo comma del presente articolo.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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