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Art. 143 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 143 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[Alle enfiteusi, che secondo le leggi del tempo in cui furono costituite importano l’indivisibilità degli obblighi da parte degli enfiteuti anche nel caso di divisione del fondo, la disposizione del secondo comma dell’articolo 961 del codice si applica solo quando, seguita la divisione, il godimento del fondo e il pagamento del canone sono avvenuti separatamente per la durata di un decennio.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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