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Art. 141 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 141 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell’art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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