15 Dic Art. 140 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Posted at 18:53h
in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo II – Disposizioni transitorie > Sezione II – Disposizioni relative al libro ii
Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell’art. 759 del codice, se l’evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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