25 Ott Violazione diritti personalità sul Web: la Corte di Giustizia individua il giudice competente
La sentenza in esame emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a definizione delle cause riunite C 509/09 e C 161/10, stabilisce per la prima volta che in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su di un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire l’azione di risarcimento per la totalità del danno, dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, ovvero dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi.
Per contro, in luogo della suddetta azione, applicando il criterio della concretizzazione del danno il giudizio risarcitorio può essere invece proposto dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, i quali sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.
La sentenza trae origine da due cause distinte, successivamente riunite.
Il primo giudizio ha visto come attore un cittadino tedesco condannato per omicidio, successivamente, ammesso al regime della libertà condizionale, il quale si è rivolto ai giudici tedeschi per intimare ad un sito di informazione via Internet – gestito da una società austriaca – di non riportare più le notizie attinenti alla propria vicenda nonchè il proprio nome per esteso in relazione al crimine commesso. Resisteva alla domanda la società austriaca contestando la competenza dei giudici tedeschi a dirimere la controversia ritenendo la competenza giurisdizionale dei giudici austriaci.
Il secondo giudizio, è stato promosso da un personaggio pubblico cittadino francese il quale aveva lamentato la violazioni della privacy e del diritto all’immagine, da parte della società britannica editrice del Sunday Mirror per aver questa pubblicato sul sito internet del quotidiano un articolo di gossip che lo riguardava. Anche in questo caso la società inglese si costituiva in giudizio sollevando eccezione pregiudiziale di incompetenza del tribunale francese adito affermando che la pubblicazione era avvenuta nel Regno Unito e che, pertnato, il presunto danno non era avvenuto sul territorio francese.
I giudice della Corte osservano, innzitutto, che la pubblicazione di contenuti su Internet è una fattispecie del tutto diversa dalla diffusione di un testo a mezzo stampa, laddove quest’ultima è per sua definizione, territorialmente circoscritta, mentre i contenuti pubblicati a mezzo web possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di utenti presenti in ogni parte del mondo determinado per l’effetto, da una parte, una maggiore gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall’altra, rende estremamente difficile l’individuazione del locus commissi delicti.
Ed invero, la Corte ha considerato che, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, la vittima può esperire nei confronti dell’editore un’azione di risarcimento sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l’editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima assume aver subìto una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.
Per contro, la messa in rete di contenuti diffmatori su un sito Internet determina l’impossibilità sul piano tecnico di quantificare l’incidenza di tale diffusione con certezza ed attendibilità rispetto ad un determinato Stato membro e, di conseguenza, valutare il danno causato esclusivamente in tale Stato membro. Pertanto, la Corte rileva che l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un’informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, e che l’attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia. La competenza del giudice del luogo in cui la presunta vittima ha il proprio centro di interessi è conforme all’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza anche nei confronti del convenuto, poiché chi emette l’informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri d’interessi delle persone che ne formano oggetto. Quindi il criterio del centro d’interessi consente, al contempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato.
Infine, la Corte nella sentenza stabilisce altresì che il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE), non può essere assoggettato nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito.