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Tutela cautelare e mediazione

Tutela cautelare e mediazione

L’art. 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel D.lgs. n. 546/92, l’art. 17-bis rubricato: “Il reclamo e la mediazione”.
All’aggiunta di questo articolo non è corrisposta una adeguata revisione e sincronizzazione delle norme già esistenti che disciplinano il processo tributario.
Ciò ha comportato una compressione dei diritti del contribuente nonché creato difficoltà applicative agli operatori del sistema.
I possibili disagi che si presenteranno sono tanti, ma il presente scritto si soffermerà sull’esigenza di tutela cautelare del contribuente nello more di questo nuovo procedimento chiamato comunemente “mediazione”.
In effetti, il nome “mediazione” potrebbe apparire alquanto “invitante”, quasi a voler invitare il cittadino ad un dialogo aperto e paritario con l’Amministrazione Finanziaria al fine di evitare le lungaggini e l’alea del giudizio.
In realtà, alla luce delle analisi che verranno effettuate, vedremo che la parola che meglio si addice è “ingannevole” a causa delle insidie insite nello stesso.
In relazione all’esigenza cautelare a fronte degli atti reclamabili vi è da dire che i presupposti richiesti per la sua esistenza si individuano nel fumus boni iuris e nel periculum in mora.
Per quanto concerne il primo, nell’ambito del reclamo, si farà riferimento alle eccezioni di diritto e di merito riportate nello stesso reclamo.
Per quanto concerne il secondo si farà riferimento al pregiudizio che il contribuente può subire in caso di esecuzione dell’atto reclamato.
A tal fine non deve trarre in inganno il fatto che gli atti reclamabili riportino importi per così dire modesti (valore non superiore ai 20.000,00 €). In effetti non bisogna dimenticare che tale valore viene preso in considerazione al netto di interessi e sanzioni e, inoltre che, tale importo rapportato con l’attuale crisi economica generale, appare senza dubbio considerevole.

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