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Il “tovagliometro” e gli altri accertamenti analitici induttivi

Il “tovagliometro” e gli altri accertamenti analitici induttivi

L’accertamento analitico-induttivo, denominato anche presuntivo, consiste nella contestazione dell’evasione mediante il ricorso a presunzioni “qualificate”, ovvero gravi, precise e concordanti.

Il fondamento normativo di ciò si rinviene negli articoli:
38 comma 3 del D.P.R. 600/73, in base al quale, relativamente alle persone fisiche, l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati in dichiarazione “possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente  [ad esempio dai dati rinvenuti in sede di controllo] anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti “;
39 comma 1 lett. d) del D.P.R. 600/73, secondo cui, nel reddito d’impresa, “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti “.

Occorre precisare che l’accertamento analitico-induttivo è cosa ben diversa dall’accertamento induttivo (denominato anche induttivo “puro”).
Infatti, l’accertamento induttivo, ai fini della sua legittimità, richiede la sussistenza delle tassative condizioni previste dal secondo comma dell’art. 39 del D.P.R. 600/73, tra le quali rientra, ad esempio, l’inattendibilità della contabilità.
In questa sede, vogliamo soffermarci sugli accertamenti sviluppati con il metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/973 ed, in particolare, sull’orientamento giurisprudenziale formatosi, al riguardo, sino ad oggi.
La Giurisprudenza sia di merito che di legittimità, negli ultimi anni, si è più volte pronunciata sulle circostanze in cui è ammesso l’utilizzo dell’accertamento analitico-induttivo (ex art. 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. 29/9/73, n. 600) e sulla legittimità dell’operato dell’Ufficio che prende a base i consumi delle materie prime.
Ed è così che si è iniziato a parlare di “Tovagliometro” (C.T.R. di Venezia n. 77 del 10/07/2012), “Bottigliometro” (Cassazione n. 17408/2010), ”Farinometro” (Cassazione n. 15858/2011), “Lenzuolometro” (C.T.R. di Genova n. 12 del 15/03/2013), di “Barometro” (C.T.P. di Ravenna n. 243/02/2011).
Il che tradotto vuol dire: il consumo dei tovaglioli, così come dell’acqua minerale, della farina, della biancheria, o il numero delle bare utilizzate per organizzare i funerali, sono divenuti elementi comprovanti un maggior reddito in capo all’esercente di un’attività commerciale, di ristorazione o alberghiera, rispetto a quello dai medesimi dichiarati.
Orbene, ad avviso dei giudici di legittimità, in simili ipotesi, l’applicazione dell’accertamento fondato nell’ambito dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 è legittimo; vengono, dunque, confermate le ricostruzioni indirette dei maggiori ricavi operate dall’Amministrazione Finanziaria basate – appunto – su “tovagliometro”, “bottigliometro”, “farinometro”, “lenzuolometro”, “barometro”.
Caratteristica principale della norma sopra citata è quella di consentire di desumere “….l’esistenza di attività non dichiarate….anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”.
In particolare, gli Ermellini continuano ad avallare – in termini di legittimità – la ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base dei tovaglioli utilizzati o del consumo dell’acqua minerale o dell’impiego di materie prime per confezionare i pasti e, se il risultato è ragionevole e verosimile, con riferimento alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio dell’attività svolta, l’onere della prova ex art. 2946 c.c. è ribaltato sul contribuente.

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