Testamento annullato quando forma e contenuto evidenziano incapacità del testatore

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 271 del 17.102024 ha espresso un chiaro monito sull’invalidità dei testamenti che – per il loro contenuto e modalità di redazione – evidenzino l’incapacità del testatore di comprendere pienamente il significato delle proprie disposizioni testamentarie, anche in assenza di una perizia medica che attesti formalmente un’infermità mentale.

In linea con la pronuncia del Tribunale di Milano del 25.7.2022 n. 55, i giudici di appello hanno chiarito che lo stato di incapacità naturale del testatore, al momento della redazione del testamento, non si riduce a una semplice alterazione delle facoltà intellettive, ma deve consistere in una privazione totale della capacità di comprendere il valore e gli effetti dei propri atti (Cass. n. 144/2018).

La Corte ha altresì richiamato il consolidato principio giurisprudenziale offerto dalla Cass. n. 5520/2015 e n. 810/2017 secondo cui la valutazione della capacità del testatore «deve tenere conto del contenuto dell’atto di ultima volontà e degli elementi valutativi desumibili da esso, in relazione alla coerenza, serietà e normalità delle disposizioni, nonché ai sentimenti e agli obiettivi che le hanno ispirate».

Applicando tale principio al caso concreto, i giudici hanno identificato molteplici e univoci indizi di una grave alterazione delle facoltà del testatore, tali da compromettere la sua capacità di comprendere il significato e le conseguenze delle proprie decisioni e, precisamente:
– il fatto che il testamento olografo contestato attribuisse all’erede anche il ruolo di procuratore del testatore, confondendo i due incarichi, mentre in precedenza il testatore aveva conferito una procura generale a un familiare attraverso atto notarile;
– l’incoerenza tra il livello culturale del testatore e la forma del testamento, caratterizzato da brevità, errori grammaticali e assenza di punteggiatura, in contrasto con precedenti testamenti redatti con ordine, precisione e motivazione.

La Corte ha inoltre rilevato una «significativa discontinuità» rispetto a un testamento precedente, nel quale il testatore aveva disposto un legato immobiliare a favore di un ente non profit, motivandolo con l’intento di commemorare l’unico figlio, prematuramente scomparso; detta disposizione – centrale nel testamento precedente – è stata inspiegabilmente travolta da quello successivo, privo di analoghe motivazioni.
Sulla base di detti elementi, la Corte d’Appello di Milano ha annullato il testamento olografo, ritenendo presuntivamente provato lo stato di incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione.

Pronunce precedenti

Cass. n. 4518/2021, Cass. n. 144/2018, Cass. n. 2874/2017, Cass. n. 810/2017 e Cass. n. 5520/2015