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Terre da scavo: abrogato l’art. 186 del Dlgs. n. 152/2006

Terre da scavo: abrogato l’art. 186 del Dlgs. n. 152/2006

Con l’entrata in vigore del nuovo DM n. 161/2012 per l’utilizzazione del “materiale da scavo” come sottoprodotto, diventa efficace l’abrogazione della analoga disciplina dettata dal DLgs. n. 152/2006 [c.d. Codice Ambientale].
Tuttavia, l’abrogata disciplina continuerà ad essere applicata alle procedure già avviate, a meno che entro il 4 aprile 2013 i proponenti presentino un piano di utilizzo conforme alle nuove condizioni qualitative stabilite dal predetto decreto miniteriale, al fine di poter utilizzare i “materiali da scavo” come sottoprodotti e non come rifiuti.
Il DM n. 161/2012 per le nuove opere prevede, inoltre, che al fine di attestare il rispetto delle condizioni qualitative stabilite dal regolamento, i soggetti interessati presentino un piano di utilizzo del materiale da scavo almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Si allargano, dunque, le maglie per l’utilizzo delle terre “contaminate”.

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