14 Gen La TARSU non è applicabile per il 2010 e per il 2011
La TARSU non è applicabile.
L’art. 23 della Costituzione stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Alla luce di quanto sancito dalla Carta Costituzionale si ritiene legittima l’interpretazione secondo la quale la TARSU non sia più applicabile, in quanto manca una legge che ne preveda espressamente l’applicabilità.
I regimi transitori, in base ai quali, dalla data della sua abrogazione e fino al dicembre 2009, si è potuto legittimamente applicare la disciplina della TARSU sono indiscutibilmente decaduti.
L’art. 49 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 al primo comma stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio. Pertanto, è chiara la norma nello stabilire la decorrenza dell’abrogazione del D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993, facendola coincidere con la decadenza del regime transitorio da disciplinarsi nel regolamento di attuazione. E, dunque, è indiscutibile che la sopravvivenza della Tarsu dipenda, per legge, solo ed esclusivamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi espressamente (QUOD LEX VOLUIT DIXIT).
Il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è il regolamento di attuazione del D.Lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi). All’art. 11, lo stesso regolamento disciplinava il regime transitorio, in conformità con il dettato della norma di cui al comma 5, dell’art. 49 D.Lgs. 22/1997. Tale regime transitorio stabiliva che gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, in tre anni. Il passaggio dalla Tarsu alla Tia del Decreto Ronchi era, dunque, obbligato e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso.
Il termine prestabilito dal legislatore nell’art. 11 è stato più volte prorogato fino al 2006, anno in cui entrava in vigore il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, c.d. Codice dell’ambiente. All’articolo 264 il decreto appena citato stabilisce che: “ a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi). Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto 5 febbraio 1997, n. 22 continuano ad applicarsi sino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.”
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Avv. Maurizio Villani