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La Tarsu è stata abrogata

La Tarsu è stata abrogata

Prima di commentare ed analizzare l’evoluzione legislativa della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), si espone di seguito la relativa tabella normativa [riportata per esigenze grafiche all’interno dell’articolo].

PARTE I

A.    Dal 1993 al 1997: VIGENZA TARSU
Con la L. 23/10/1992 n. 421 fu conferita delega al Governo per la razionalizzazione delle discipline normative in materia di finanza territoriale. Tale delega portò all’emanazione del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 (“revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”), attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale della TARSU, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa”, attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

A. Dal 1997 al 2006: VIGENZA TIA
Articoli di diritto1.    1997-1999: il 2 marzo 1997, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997. Lo stesso decreto, all’art. 49, contiene una norma abrogativa espressa, che così stabilisce: “La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”.
Allo stesso comma la norma di cui all’art.49 stabilisce altresì l’istituzione di un regime transitorio per il graduale adeguamento da parte dei Comuni del regime di prelievo, passando dall’applicazione di un tributo non più vigente alle regole della nuova normativa in materia di gestione del servizio rifiuti.
2.    1999- 2002: nel 1999 viene emanato il regolamento (D.P.R. 158 del 27/04/1999) attuativo del D.Lgs. 22/1997. L’art. 11 del D.P.R.158/1999 rubricato “disposizioni transitorie” detta disposizioni per disciplinare il regime transitorio per il graduale adeguamento alla nuova normativa in materia di rifiuti, stabilendone inizialmente la durata massima di “tre anni”.
3.    2002-2003: la L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), all’art. 1, ha modificato da “tre anni” a “quattro anni” il termine di cui all’art.11 del D.P.R.  n. 158 del 27 aprile 1999.
4.    2003-2004: il termine per l’adeguamento alla TIA di cui all’art. 11 del D.P.R.  n. 158 del 27 aprile 1999 è stato modificato da “quattro anni” a “cinque anni” dalla L. n. 299 del 27 dicembre 2003 (Finanziaria 2004).
5.    2004-2005: il termine per l’adeguamento alla TIA di cui all’art. 11 del D.P.R.  n. 158 del 27 aprile 1999 è stato modificato da “cinque anni” a “sei anni” dall’art. 1, comma 523, della L. n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005).
6.    2005-2006: il termine per l’adeguamento alla TIA di cui all’art. 11 del D.P.R.  n. 158 del 27 aprile 1999 è stato modificato da “sei anni” a “sette anni” dall’art. 1, comma 134, della L. n. 266, 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006).

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Avv.ti  Maurizio Villani e Stefania Attolini
Studi Tributario Villani

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