08 Feb Tariffe professionali e preventivi legali: contraria la Commissione Giustizia del Senato
La Commissione Giustizia del Senato a seguito dell’esame del decreto legge n. 1/2000 in tema di liberalizzazioni ha espresso parere contrario sull’art. 2 [tribunale delle imprese], l’art. 9 [abolizione tariffe] e l’art. 29 [risarcimento diretto e in forma specifica assicurazioni].
In merito all’articolo 9, che disciplina l’abolizione immediata di tutte le tariffe professionali, la Commissione ha osservato che tale disposizione è affetta da irragionevolezza, poiché emanata con lo strumento d’urgenza senza una adeguata normativa transitoria per effetto della quale si è determinato il blocco delle liquidazioni giudiziali.
Censurato anche l’obbligo di formulazione del preventivo per la categoria degli avvocati sull’assunto che il professionista in questione assume obbligazioni di mezzi e non di risultato in relazione a vicende processuali che non sono prevedibili poichè non determinate unicamente dalla volontà e dalle strategie della parte e del suo avvocato, ma anche da quelle delle altre parti o del pubblico ministero, nonchè dalle decisioni di un giudice.
Di seguito il testo integrale del parere della Commissione
Legislatura 16º – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 288 del 01/02/2012
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3110
La Commissione, esaminato per quanto di competenza il provvedimento, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
per quanto riguarda l’articolo 3, che sia in primo luogo modificato il comma 1 del nuovo articolo 2463-bis del codice civile, nella parte in cui prevede la possibilità di costituire con atto redatto per scrittura privata società semplificate a responsabilità limitata. Al riguardo si segnala l’opportunità di prevedere che l’atto costitutivo della società sia redatto per atto pubblico notarile, stabilendo eventualmente al fine di assicurare il contenimento dei costi di costituzione tariffe notarili agevolate o auspicabilmente la stipula a titolo gratuito, anche in osservanza dagli articoli 11 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 101 del 16 settembre 2009. Che sia altresì modificato il numero 3) del primo comma del nuovo articolo 2463-bis, prevedendo un ammontare minimo di capitale costitutivo più elevato e congruo alla natura delle società a responsabilità limitata e introducendo un ammontare massimo; con riferimento poi al quinto comma del predetto articolo 2463-bis, si segnala l’opportunità di disciplinare in modo più razionale gli effetti del superamento da parte dei soci dell’età che dà diritto all’agevolazione, stabilendo che la società debba essere trasformata o sciolta quanto il più giovane dei soci che l’hanno costituita abbia superato i trentacinque anni d’età; la nuova normativa dovrà inoltre essere modificata nel senso di specificare che il limite di età valga anche per gli amministratori e di renderla compatibile con le disposizioni in materia di riciclaggio e di contrasto alla mafia e con quelle in materia di certificazione della veridicità dei verbali e delle cessioni di quote societarie;
per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell’articolo 32, che sia soppresso l’obbligo di mettere a disposizione per l’accertamento “per cinque giorni consecutivi non festivi” le cose danneggiate al fine di consentirne l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
Per quanto concerne l’articolo 43 che sia specificata e integrata la disciplina dell’istituto della finanza di progetto per la realizzazione e gestione delle strutture carcerarie, in particolare chiarendo le modalità di remunerazione dell’investimento, ivi comprese quelle del recupero degli oneri di ammortamento, e la natura, l’ampiezza e il contenuto delle attività gestionali di “custodia”, escluse dall’oggetto della convenzione di cui al comma 2.
E parere contrario sugli articoli 2, 9 e 29.
Relativamente all’articolo 2, sul quale il parere contrario è stato votato a maggioranza, è emersa nel corso della discussione, accanto ad una diversità anche accentuata di opinioni in ordine alla auspicabilità dell’istituto del tribunale delle imprese, una generale condivisione sulla assoluta inopportunità del ricorso in questa materia alla decretazione d’urgenza. La Commissione ha in particolare condiviso una vivissima perplessità sull’opportunità di procedere, con norma di immediata vigenza, ad una così incisiva modifica sui criteri di competenza territoriale in una vasta parte del contenzioso civile, proprio mentre è in corso di svolgimento la complessa procedura di esercizio della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie;
relativamente alle disposizioni in materia di servizi professionali che sia integralmente soppresso l’articolo 9. Si osserva infatti che i commi 1 e 2 hanno determinato il sostanziale blocco delle liquidazioni giudiziarie e di conseguenza l’emanazione dei relativi provvedimenti, per effetto, da un lato, della circostanza che l’adozione con decreto-legge ne determina la vigenza immediata e, dall’altro, della mancanza dei decreti ministeriali che determinano i parametri dei compensi. Vi è poi da osservare la assoluta irragionevolezza della norma che prevede da un lato l’evoluzione di parametri legali e dall’altro l’ineludibilità a pena di nullità dei medesimi parametri. Il comma 2, poi, introduce un obbligo di formulazione di un preventivo dettagliato degli oneri delle prestazioni professionali che in molti casi, si pensi in particolare alla professione forense, appare sostanzialmente inattuabile in relazione ad un’attività per la quale il professionista assume obbligazioni di mezzi e non di risultato, con riferimento a vicende processuali che non sono prevedibili in quanto non determinate unicamente dalla volontà e dalle strategie della parte e del suo avvocato, ma anche da quelle delle altre parti o del pubblico ministero, nonchè dalle decisioni di un giudice. Il comma 5, poi, reca innovazioni in materia di disciplina dei tirocini professionali che appaiono difficilmente compatibili con la natura propria di tale istituto, che è quella di formare la competenza pratica minima necessaria per l’accesso alle professioni regolamentate e, per quanto riguarda in particolare il tirocinio per l’accesso alla professione forense, non tiene conto dell’obbligo – che è stato inserito nel testo di riforma della professione attualmente all’esame del Parlamento, e che rappresenta un’innovazione ritenuta indispensabile e condivisa da tutte le forze politiche e dagli operatori – di riconoscere un equo compenso all’attività lavorativa svolta dal tirocinante;
con riferimento all’articolo 29 ritenendo vessatorie ed ingiustamente lesive dei diritti del danneggiato le previsioni della norma.