Art. 90 — Costituzione
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [ 89, 134; 283 c.p. ]. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza...
06 Maggio, 2019