Art. 20 — Costituzione
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione [ 20 ] od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali [ 53 ] per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. [data] [adrotate...
06 Maggio, 2019