Art. 108 — Costituzione
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [ 101 ]. [data] [adrotate group="1"] Note non presenti [adrotate group="2"]...
06 Maggio, 2019