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Spunti operativi sul controllo dei lavoratori

Spunti operativi sul controllo dei lavoratori

La questione del controllo a distanza dei lavoratori è aperta da 40 anni, e cioè dall’introduzione dello Statuto dei lavoratori che con gli art 2, 3 e 4 regolamentava per la prima volta la materia.
Si è così proceduto ad una classificazione dei controlli: da un lato quelli effettuati per mezzo di impianti audiovisivi ( cosiddetti controlli a distanza)  dall’altro quella a mezzo persone (diretti).
Per quanto concerne questa ultima categoria ci si è a lungo soffermati da parte della giurisprudenza sulla legittimità o meno dei controlli a mezzo di investigatori privati e sulla differenza fra controlli sull’attività lavorativa vera e propria e controlli volti a proteggere il patrimonio dell’imprenditore (cosiddetti difensivi). Dei quali ultimi si è giunti ad ammetterne la legittimità anche qualora siano svolti da parte di investigatori privati.
lavoratoriTale orientamento giurisprudenziale ha cosi portato ad una forte differenziazione fra le due tipologie di controlli. Nel primo caso infatti si registra una certa restrittività interpretativa dell’art. 4 dello Statuto da parte delle corti di merito e di legittimità, mentre per la seconda tipologia la giurisprudenza si è viceversa attestata su posizioni molto più liberiste, essendo stato ammesso non solo il controllo attraverso investigatori privati ( essendo ovviamente fuori discussione iol controllo da parte del personale dell’azienda) ma anche il controllo occulto (tra le molte Cass. 14.07.2001 n 9576 sui controlli occulti e Cass. 05.05.2000 n. 5629; Cass. 09.07.2008 n. 1113 sui controlli attraverso investigatori privati).
In questo quadro giurisprudenziale ormai consolidato, in particolare per quanto concerne i controlli tramite investigatori privati, si inserisce ora la legislazione in materia di trattamento dei dati personali, ed specificatamente alcune pronunzie del Garante della Privacy che, ancorché non recentissime e passate piuttosto sotto silenzio, rischiano di scardinare un sistema ormai stabilizzato da tempo.
In particolare ci riferiamo al provvedimento del Garante della Privacy n. 60 del 24.11.2008 (Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2008, n. 275) con il quale è stato approvato il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive. Codice  che deve essere analizzato alla luce della disposizione secondo la quale i dati raccolti e trattati in difformità ed in contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy (ivi quindi compresi provvedimenti del garante) non possono essere utilizzati in giudizio.
Alla luce di questa ultima disposizione si pone dunque il problema se si possano utilizzare contro un lavoratore le informazioni raccolte da un investigatore privato il quale abbia agito al di fuori di quanto previsto negli artt. 8-10 del citato provvedimento n. 60.

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