11 Ott Sospensione dell’esecuzione: commento alla sentenza C.Cost. 17.6.2010 n. 217
Con la sentenza n. 217 del 17 giugno 2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, sollevata dalla Commissione tributaria Regionale della Campania a seguito dell’istanza proposta da un contribuente per ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza emessa dalla stessa C. T.R.
Sommario: 1. Lineamenti della fattispecie 2. Normativa richiamata 3. Conclusioni.
1. Lineamenti della fattispecie
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello proposto dall’ufficio e conseguentemente riformava totalmente la sentenza di primo grado favorevole al contribuente che, senza poter partecipare al giudizio di appello per una subita lesione del diritto di contraddittorio a seguito di un denunciato vizio di notifica dell’appello, vedeva le proprie ragioni rigettate in secondo grado.
Per quanto sopra, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione e, nelle more, presentava istanza di sospensione alla Commissione tributaria regionale per ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza di secondo grado, invocando l’applicazione dell’art. 373 cod. proc. civ. e degli artt. 47, 49 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e deducendo che dall’esecuzione della sentenza poteva derivargli grave ed irreparabile danno essendo stata notificata sia la suddetta cartella di pagamento sia la comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria.
La Commissione Regionale adita ha ritenuto di dover investire la Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 49 del D. Lgs n. 546/92 perché ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché, quale norma interposta all’art. 10 Cost., con l’art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali «nella parte in cui non prevede, in unico grado, la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un “grave ed irreparabile danno”, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile».
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Avv. Leonardo Leo
Vincitore del concorso AUC nel Corpo della Guardia di Finanza nel 1996.
Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri congedatosi con il grado di Capitano, nell’arco di dieci anni di servizio ha maturato una significativa esperienza in ambito di indagini di natura patrimoniale e finanziaria. Dottore di ricerca in diritto tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e cultore di diritto tributario presso l’Università del Salento, è autore di pubblicazioni su riviste di settore (Cedam, ETI Wolters Kluwer ecc.) e coautore del commentario T.U.I.R edito dalla CEDAM. Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense dal 1998 è iscritto all’albo degli avvocati del foro di Lecce ed esercita la professione all’interno dello Studio Legale Tributario Leo.