04 Giu Le riforme del governo Monti sulle tutele dei consumatori
Fra le varie novità introdotte dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 sono da segnalare alcune modifiche al codice del consumo, volte a rafforzare la figura del consumatore e delle microimprese anche in un’ottica di più ampio respiro internazionale ed in linea con le direttive comunitarie. Esaminiamole nel dettaglio.
Class action
Il d.l. sulle liberalizzazioni, all’art. 6, persegue il fine di ampliare la sfera di applicabilità dell’azione di classe. Difatti, all’art. 140 bis del Codice del Consumo (comma 2 lett. a, b e c), le parole “identica”, “identici” e “identità”sono state sostituite con “del tutto omogenea/i” e “omogeneità”.
A seguito di questa riforma non sarà dunque necessario che tutti i soggetti coinvolti nella class action siano portatori del medesimo interesse giuridico, o che abbiano subito lo stesso identico danno. Era infatti complicato riunire in un medesimo ricorso posizioni perfettamente identiche fra loro, il che rendeva difficile aderire a tale strumento di tutela. Grazie alla riforma del testo sopra citata, per i consumatori impegnati in un’azione di classe, sarà solo sufficiente dimostrare il patimento di un nocumento omogeneo. In sintesi, simili ma non identiche tutele giuridiche.
E‘stato anche ampliato il raggio di tutela dell’azione di classe prevedendo che questa possa garantire, oltre che i diritti individuali, anche interessi collettivi dei consumatori. E non solo riguardo i prodotti, ma anche per ciò che concerne i servizi.
Clausole vessatorie
In base all’art. 5 del d.l. sulle liberalizzazioni, che introduce l’art. 37 bis al Codice del Consumo, è attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di dichiarare la natura vessatoria delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. Per solito tali accordi, data la natura di massa di tali contrattazioni, si concludono con la sottoscrizione di modelli o formulari già predisposti. Ma non sempre il consumatore, data la natura estremamente cavillosa di tali contratti, ha la percezione di quali clausole siano svantaggiose per lui, o perlomeno tali da porlo in una posizione di sfavore rispetto al contraente più forte ( banche, assicurazioni, società di telefonia ecc…).
La norma, dunque, affianca alla tutela giudiziale una garanzia amministrativa, che però non sortisce effetti vincolanti (punto debole della normativa). Difatti il parere dell’Autorità, a pena di incostituzionalità, non può costituire un obbligo per l’Autorità Giudiziaria, che rimane unico Giudice in merito alla declaratoria di nullità delle clausole vessatorie ed in tema di condanna al risarcimento dei danni.
Contro i provvedimenti dell’Autorità, circa le clausole vessatorie dichiarate tali, è prevista una forma di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Ricorso previsto sia per i consumatori sia per l’operatore economico-controparte. Quest’ultimo, difatti, ha pieno diritto a contestare eventuali decisioni pregiudizievoli emesse dall’Autorità, ed i relativi danni economici e di immagine che ne potrebbero derivare.
Microimprese
L’art. 7 del d.l. sulle liberalizzazioni equipara la “persona fisica” alle “microimprese”, ed amplifica l’ambito di applicabilità delle norme a tutela dei consumatori nei confronti delle “pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali” (titolo III, parte II del Codice del Consumo). Le microimprese, il cui organico deve essere inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non deve superare 2 milioni di euro, vengono definite quali entità, società di persone o associazioni, che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano un’attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare (ad esempio, le ditte individuali, le società in nome collettivo, etc.).
Quanto alle pratiche commerciali scorrette, si segnala che, in forza della normativa comunitaria stabilita con la direttiva 2005/27/CE poi recepita dalla legislazione interna, la tutela riguarda ogni pratica posta in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto. Sotto la lente di ingrandimento della normativa in particolar modo le pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive che incidono sulle decisioni di natura commerciale del consumatore (ora anche delle microimprese).
Carte dei servizi
L’art. 8 del d.l. sulle liberalizzazioni prevede in capo ai gestori dei servizi pubblici (somministratori di servizi di telecomunicazioni, energia, trasporti, etc.) l’onere di indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono reclamare in caso di disservizi.
Pertanto le Carte dei Servizi, oltre a contenere l’indicazione ed una completa informazione dei principi riguardo l’erogazione dei servizi pubblici, e sugli standard di qualità garantiti e sulle forme di tutela dei diritti dei cittadini-utenti, dovranno contenere l’indicazione specifica della tutela risarcitoria dei diritti esigibili dagli utenti.
In caso di violazione dei citati diritti, ed in forza della citata garanzia della Carta dei Servizi, il consumatore potrebbe dunque agire in giudizio per vedersi risarcito il danno, anche nei confronti della P.A.
Alla luce di tutto quanto sopra, fermo restando una sostanziale squilibrio di base fra consumatore e professionista, si evidenzia uno sforzo legislativo teso a ridurre tale disparità. In ogni caso, solo le applicazioni pratiche di tali norme, anche nelle aule di tribunale, ci consentiranno di appurare se tale intento possa essere concretamente raggiunto.