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La riforma del processo civile: le novità in pillole

La riforma del processo civile: le novità in pillole

La riforma del processo civile è legge e le novità entreranno in vigore il 4 luglio 2009, per le cause nuove, decorsi i canonici quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le finalità dichiarate della riforma tendono alla necessaria e tanto auspicata accelerazione dei processi anche attraverso:
– l’inserimento di forti limiti per la proposizione dei ricorsi in Cassazione;
– la previsione di sanzioni per chi ponga in essere condotte dilatorie;
– la facoltà di rendere la testimonianza in forma scritta;
– l’aumento della competenza per valore dei Giudici di Pace;
– l’istituzione di un calendario che scandisca i tempi processuali e la durata dei giudizi;
– l’abrogazione del rito societario e del rito del lavoro per la proposizione dei giudizi aventi ad oggetto i danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
Non è prevista una vacatio legis per la maggior parte delle novità intodotte dal decreto di semplificazione normativa, sicchè saranno di immediata applicazione le nuove norme in tema di competenza per valore aumentata per le cause innanzi al Giudice di Pace nonché la possibilità di avvalersi della testimonianza scritta oltre che l’applicabilità del rito sommario di cognizione ed il discusso filtro previsto per i ricorsi per Cassazione.
Tuttavia chi è in attesa di una sentenza a conclusione di una causa in corso potrà non trovare la ricostruzione, da parte del giudice, dello svolgimento del processo e potrà leggere una motivazione che richiami semplicemente alcuni precedenti conformi.
Dall’altra parte, però, sempre con riferimento alle cause in corso, potranno essere ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il Collegio li ritenga rilevanti ai fini della decisione e saranno impugnabili le sentenze relative ai giudizi di cognizione emesse in sede di opposizione ai procedimenti esecutivi.

Le novità normative più rilevanti
Modifica delle competenze del Giudice di Pace
La competenza del Giudice di Pace viene aumentata sino a cinquemila euro relativamente ai beni mobili e sino a ventimila euro per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti. Viene inoltre attribuita la competenza esclusiva per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
È evidente la finalità di alleggerimento del ruolo dei Tribunali a favore dei paradisi di molti uffici del giudice di pace sparsi nel nostro paese che costituiscono isole felici. L’avvocatura romana si interrogherà, tuttavia, sulla sorte dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma ormai al collasso da anni e che dovrà essere necessariamente riorganizzato alla luce della sua rinnovata competenza.
Le ipotesi di inammssibilità del ricorso per Cassazione
Si fanno più fitte le maglie del filtro per i ricorsi per cassazione attraverso l’inserimento dell’art. 360 bis che prevede, attraverso l’istituzione di una apposita sezione all’uopo designata, la valutazione dell’ammissibilità del ricorso che dovrà essere statuita allorquando il provvedimento impugnato “ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa” e laddove sia manifestamente infondata la censura di violazione dei principi regolatori del giusto processo”.
La Corte, con ordinanza, dichiarerà l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale ovvero lo accoglierà o rigetterà per manifesta fondatezza o infondatezza. Al di fuori di tali ipotesi la Corte rinvierà la causa alla pubblica udienza.
Il procedimento appare molto articolato attraverso l’inserimento di un filtro preventivo, al quale segue la possibilità di definire immediatamente il giudizio in camera di consiglio restando, apparentemente, residuale la possibilità di definizione dello stesso all’esito della pubblica udienza.
Testimonianza scritta
Il giudice, previo accordo delle parti, può disporre di assumere la testimonianza chiedendo al teste di fornire per iscritto, in un termine fissato, le risposte ai capitoli di prova ammessi. Se il testimone non ottempera all’ordine del giudice ha comunque l’obbligo di sottoscrivere un format indicando le sue generalità e precisando i motivi di astensione.
La testionianza dovrà essere inviata entro un termine stabilito dal giudice decorso il quale potrà essere comminata nei confronti del teste inottemperante una condanna ad una pena pecuniaria. Esaminate le risposte, il magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a rendere la testimonianza nelle forme ordinarie, anche innanzi al giudice delegato.
Misure di accelerazione
Il giudice dovrà provvedere ad istituire un calendario del processo con il quale, dopo aver provveduto sulle istanze istruttorie, indicherà le udienze successive e gli incombenti che verranno espletati, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa.
I termini fissati nel calendario potranno essere prorogati, d’ufficio o su istanza delle parti da presentare prima della scadenza del termine, solo per sopravvenuti gravi motivi.
Sono previste sanzioni pecuniarie per chi prolunga la durata dei processi con condotte dilatorie, ed in ipotesi di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa presentata, il giudice dovrà condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate successivamente alla formulazione della proposta stessa.
Consigli pratici
Chi deve iniziare un giudizio, ovviamente dopo l’entrata in vigore della legge, deve, quindi, preoccuparsi delle novità per identificare quale sia il giudice competente e quale sia il rito applicabile, tenendo conto:
1. della aumentata competenza del giudice di pace (fino a 5 mila di valore del giudizio, e fino a 20 mila per i sinistri);
2. delle modifiche da apportare alla formula di avviso a controparte su preclusioni e decadenze (articolo 167 codice di procedura riformulato), si dovrà avvertire che le eccezioni di incompetenza del giudice dovranno essere sollevate nella comparsa di costituzione e risposta a pena di decadenza);
3. della riorganizzazione dei riti che vede l’abrogazione di quello societario e del rito del lavoro per i sinistri stradali;
4. della possibilità di promuovere il nuovo processo sommario di cognizione;
5. del nuovo regime dell’attribuzione delle spese di soccombenza anche alla parte vincitrice che ha rifiutato una ragionevole proposta di accordo bonario anche alla luce della durata del processo ipotizzabile attraverso la calendarizzazione;
6. dell’inserimento di preclusioni sempre più stringenti del giudizio per cassazione.
Le intenzioni della riforma appaiono prima facie meritevoli di apprezzamento nella misura in cui tendono ad accelerare i procedimenti, l’auspicio è che siano effettivamente rispettate le nuove scansioni processuali e che non siano ricercati escamotage per procrastinare irragionevolmente la durata dei giudizi.
La giustizia è efficace solo se interviene in tempi ragonevoli, ma la rapidità non potrà mai andare a discapito della corretta istruzione della causa e del rispetto del principio del contraddittorio.

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