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Riforma del diritto canonico: decentramento della competenza, nullità e gratuità

Riforma del diritto canonico: decentramento della competenza, nullità e gratuità

Con le due lettere “motu proprio” la prima “Mitis Iudex Dominus Iesus” – riguardante il codice di diritto canonico – e la seconda “Mitis et misericors Iesus” – riguardante il codice dei canoni delle Chiese orientali – il Papa ha varato la riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio.
Le nuove norme attribuiscono al vescovo diocesano la competenza a pronunciare la sentenza quando le ragioni della nullità sono evidenti o riguardano la mancanza di fede che può aver viziato il consenso dei coniugi. Si legge, “In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto”.
Il Papa, dunque, ha ampliato i poteri dei Vescovi attribuendo loro la funzione giurisdizionale, le cui decisioni si potranno appellare all’arcivescovo metropolita più vicino o alla Rota Romana.
Con la riforma varata dal Pontefice, qualora il vescovo stabilisca la necessità di un processo ordinario, questo dovrà celebrarsi entro un anno al massimo, e la sentenza sarà esecutiva se non ci sarà appello o le motivazioni dell’appello saranno manifestamente infondate. Non ci sarà più bisogno dunque di due sentenze conformi, esigenza quest’ultima che allungava notevolmente i tempi.

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