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Riflessioni sulla responsabilità medica da omessa diagnosi di malformazione fetale

Riflessioni sulla responsabilità medica da omessa diagnosi di malformazione fetale

Il tema della responsabilità medica è stato largamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza ed oggetto di un rilevante lavoro interpretativo che ha interessato le varie fonti legislative regolanti la materia.
Questa pubblicazione pertanto, lungi dal pretendere di fornire un quadro esaustivo in ambito di malpractice medica, vuole focalizzare specificamente l’attenzione sulla fattispecie dell’omessa diagnosi di malformazioni del feto, nonché sulle conseguenze risarcitorie che ne possono derivare.
Nella trattazione si tenterà di esaminare la questioni affrontate dalla giurisprudenza e verificare le soluzioni adottate essendo tale metodo, a parere di chi scrive, il migliore per studiare la fattispecie in esame.
Preliminarmente occorre chiarire che l’omessa diagnosi costituisce inadempimento ad una prestazione di natura non terapeutica ma meramente informativa da parte del professionista. In altre parole, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità , nei casi rientranti nella fattispecie in esame, la malformazione del feto non è in alcun modo legata causalmente alla condotta del medico. Deve essere chiaro, infatti, che ciò che si imputa al sanitario non è di aver concorso a causare la malformazione nel feto ma di aver violato, attraverso l’omessa diagnosi della stessa, il diritto ad una gravidanza consapevole e, dunque,  aver privato la gestante della libertà di scelta  concessale dalla normativa.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13 del 2010, ha affrontato un caso paradigmatico di omessa diagnosi di malformazioni del feto. La sentenza in questione si inserisce nel solco tracciato dalla ormai costante giurisprudenza e, dunque, senza punti di rottura con i precedenti ma, riassumendo in modo chiaro e preciso il percorso svolto negli anni dai giudici di legittimità, fornisce una sintesi cristallina degli elementi della fattispecie.
La vicenda giudiziaria ha preso avvio dalla richiesta di risarcimento danni di una coppia umbra in seguito alla nascita della figlia con gravi malformazioni, nella specie “… agenesia totale di un arto inferiore e focomelia dell’altro…”. Nella specie, a seguito di errori, ritardi e inadempimenti imputabili alla struttura sanitaria locale, la suddetta malformazione non era stata diagnosticata e, dunque, la gestante non aveva potuto esercitare le facoltà di cui alla legge 194/78.

Diritto della donna «alla procreazione cosciente e responsabile» e presupposti di legge per l’interruzione della gravidanza.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità del professionista per omessa diagnosi di malformazione fetale è collegato all’esistenza del diritto della donna di interrompere la gravidanza ai sensi della legge 194/78.
La valutazione circa la ricorrenza del suddetto diritto deve essere condotta con un giudizio ex ante. L’interprete deve riportarsi al momento in cui il medico avrebbe dovuto informare la gestante delle gravi malformazioni e valutare «in termini di alta probabilità, secondo le nozioni della scienza medica, ma non di certezza»  se, adeguatamente informata, la donna avrebbe potuto interrompere la gravidanza a fronte del verificarsi dei presupposti di legge.
Nel nostro ordinamento non trova tutela l’aborto c.d. «eugenetico», essendo unicamente consentito quello terapeutico in conformità a quanto stabilito dalla legge 194/78.

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