27 Set Ridurre l’aggio di Equitalia S.p.A.
Con la recente finanziaria d’estate da 25 miliardi di euro (D.L. n. 78/2010 convertito con la Legge n. 122/2010), il legislatore ha completato il progetto di rafforzamento delle procedure di riscossione prevedendo che gli accertamenti che saranno notificati a partire dal 1 luglio 2011 contengano l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (art. 29 L. n. 122 cit.).
In sostanza, con le suddette modifiche, il legislatore ha ulteriormente potenziato ed accelerato la fase della riscossione, ma al tempo stesso dimentica di bilanciare le attività difensive del contribuente che, oggi, deve contrastare le incisive attività esecutive di Equitalia S.p.A. con mezzi processuali limitati.
Con questo articolo, però, voglio analizzare quali sono i soli compensi (aggio ed altri) di Equitalia S.p.A. per l’esercizio della propria attività pubblica e considerare se è possibile rideterminarli, anche perché incidono in maniera non indifferente sul totale delle somme che i contribuenti devono pagare, con il rischio, in caso di inadempimento totale o parziale, di subìre gravi e pesanti procedure esecutive (ipoteche, fermi, sequestri, fallimenti fiscali, pignoramenti presso terzi, ecc.).
Al rapporto esattoriale ineriscono numerosi diritti a favore di Equitalia S.p.A.:
1. diritto all’aggio (oggi 9% fisso);
2. percentuale sull’interesse di mora (oggi 0,615% annuo);
3. diritto alle spese di esecuzione ed alle spese di notifica;
4. diritto al rimborso delle quote inesigibili.
In ogni caso, è importante ricordare che, a decorrere dall’01 ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all’Agenzia delle Entrate che le esercita tramite Equitalia S.p.A., sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio (art. 3, comma 1, D.L. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 02 dicembre 2005).
[continua a leggere l’articolo in pdf]
Avv. Maurizio Villani