20 Set Sul riconoscimento del credito IVA in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse
Clamoroso passo indietro dell’Agenzia delle entrate sul riconoscimento del credito IVA in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse (Circolare dell’agenzia delle entrate del 6/8/2012 n. 34/E)
Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Affari legali e Contenzioso Settore strategie difensive-, del 6 agosto 2012 n. 34/E, rischia di stravolgere del tutto il percorso di numerosi contenziosi instaurati avverso cartelle di pagamento emesse a seguito del mancato riconoscimento di un credito Iva nel caso di omessa dichiarazione.
Difatti, quello che sembrava un giudizio a lieto fine alla luce della costante giurisprudenza di merito nonché alla luce della circolare della stessa A.E. n. 74/2007 subisce ora, a causa della citata circolare 34/E, una sferzata negativa.
Il fatto
I contenziosi in questione si sono instaurati a seguito della notifica di numerose cartelle di pagamento, emesse a seguito di controllo automatizzato ex articolo 54-bis del DPR n. 633/72, per il mancato riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali in contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini IVA, delle imposte dirette o dell’Irap.
Tali contenziosi fondano la loro difesa sul fatto che il diritto di detrazione del credito IVA permane anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso la dichiarazione o non allegato il quadro Iva alla dichiarazione presentata.
In effetti l’aspetto sostanziale e, quindi, l’effettività e l’esistenza del credito deve prevalere sul dato formale di mancata indicazione dello stesso credito in dichiarazione o di dichiarazione omessa.
Tutto ciò confortato sia dai registri Iva, sia dalle liquidazioni periodiche, sia dai modelli F24 dai quali emerge con chiarezza la sussistenza del credito, a nulla rilevando l’aspetto formale che per l’anno di maturazione del credito stesso la dichiarazione sia stata omessa.
La norma
La legittimazione normativa a tale difesa è riposta nell’art. 19 del D.P.R. n. 603/72, che in maniera chiara sancisce: “il diritto alla detrazione dell’imposta … può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Inoltre, vi è da sottolineare che il fisco dispone del potere di controllare l’esistenza del credito maturato nell’anno in cui la dichiarazione è stata omessa ex art. 55 del D.P.R. n. 633/72. Ma, se tale potere non viene esercitato, non è possibile far venir meno il diritto di detrazione solo perché l’ufficio risulta inerte e non instaura alcuna forma di controllo o di contraddittorio con il contribuente.