14 Mag Responsabilità del provider. Nota all’ordinanza del Tribunale di Roma dell’11 luglio 2011.
Il Tribunale Ordinario di Roma con l’ordinanza dell’11 luglio 2011 ha escluso un dovere di controllo preventivo del provider rispetto ai contenuti immessi in rete.
Ed invero, il Tribunale considerato che è prevista la possibilità, comunque condizionata a determinate condizioni, di un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione; conseguentemente la preventiva individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce un’attività che non può certamente essere rimessa al provider, essendo viceversa tale attività il risultato di una valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto che si afferma leso.