15 Mar Regime di manutenzione ordinaria per gli impianti fotovoltaici, solari e termici
L’art. 9 del D.L. n. 17/2022 pone fine al travagliato iter a cui era sottoposta l’installazione di impianti fotovoltaici, solari e termici.
Art. 9. Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
1. All’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/ CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.»
La norma in commento definisce detta attività di «manutenzione ordinaria» e traina in detto alveo anche le opere collaterali e funzionali quali la connessione alla rete elettrica, gli scavi, i collegamenti aerei sia negli edifici che nelle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.
A fronte dell’unificazione delle opere di manutenzione con riguardo ai due diversi tipi di strutture, solari e termiche, viene meno per questi ultimi il diverso regime di cui alla direttiva comunitaria n. 2006/32 sull’efficienza energetica.
E’ opportuno evidenziare, tuttavia, che la nuova disciplina non riesce ad incidere sulle disposizioni locali, né può aggirare le prescrizioni in tema di zone soggette a tutela paesaggistica ambientale, né quella sugli immobili vincolati per specifico pregio. In tal caso, gli impianti per fonti rinnovabili di energia restano assoggetti alle autorizzazioni di rito.