21 Giu Il redditometro: normativa e giurisprudenza della Corte di Cassazione
Il “redditometro”, come è noto, è uno strumento accertativo presuntivo (cd. sintetico), incardinato nell’art. 38 D.P.R. del 29 settembre 1973 n.600, che fornisce una prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica in base alla scelta e misurazione di certi elementi indicativi di capacità contributiva.
La sua applicazione, che può condurre ad esiti fortemente penalizzanti per i contribuenti, è controbilanciata dalla possibilità per questi ultimi di fornire un’adeguata “prova contraria” in sede di contraddittorio amministrativo (ovvero di contenzioso tributario). L’ordinamento tributario consente, pertanto, di rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti (ovvero di ricostruire la posizione fiscale di quelli che hanno omesso la presentazione delle stesse), anche per effetto dell’acquisizione di elementi che risultino sintomatici di ricchezza e, quindi, di capacità contributiva, in quanto espressivi di disponibilità, spese o investimenti che, ove non coerenti con la posizione fiscale, possono condurre ad una sua modifica.
Tale modalità di accertamento sintetico mira a determinare il “reddito complessivo netto del contribuente” – persona fisica – avendo riguardo, da un lato, all’acquisto ed alla disponibilità di determinati beni e servizi ritenuti dalla legge espressione di una capacità contributiva maggiore di quella risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi e, dall’altro, all’eventuale “spesa per incrementi patrimoniali” intervenuti, in un certo periodo d’imposta, senza che il contribuente ne abbia in termini di reddito dichiarato la possibilità.
Il Fisco intende, perciò, utilizzare il redditometro alla ricerca dei contribuenti ricchi, che dichiarano redditi bassi, evadendo le tasse dovute all’erario e torna ad usare l’accertamento che misura il reddito secondo i beni posseduti o i servizi scelti dai contribuenti.
Indici di capacità contributiva
I beni e servizi indicativi della capacità contributiva sono elencati nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 recante ” determinazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva”.
La tabella che si usa per il calcolo del redditometro è stata integralmente sostituita con D.M. 19 novembre 1992. I beni e i servizi individuati sono raggruppabili in nove categorie:
- aeromobili;
- navi e le imbarcazioni da diporto;
- autoveicoli;
- altri mezzi di trasporto a motore;
- roulottes ;
- residenze principali e secondarie;
- collaboratori familiari (da non confondere con i collaboratori dell’impresa familiare);
- cavalli da corsa o da equitazione;
- assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie).
Su tale tabella il redditometro viene aggiornato ogni due anni in base alle variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale calcolato dall’Istat.
La funzione di tali decreti è, evidentemente, quella di aggiungere alla espressa previsione della ammissibilità di ragionamenti fondati sulla spesa anche la espressa previsione di ragionamenti “preconfezionati” di cui si predetermina la attendibilità. La funzione è, insomma, quella di orientare la attività degli uffici, da un lato, e cercare di parare l’obiezione del contribuente circa la attendibilità del risultato, dall’altro.