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Quantum dell’assegno all’ex coniuge: oltre che al reddito dell’obbligato rilevano pure le sostanze

Quantum dell’assegno all’ex coniuge: oltre che al reddito dell’obbligato rilevano pure le sostanze

Per la determinazione dell’assegno di divorzio se il Tribunale accerta che la moglie durante la convivenza matrimoniale non ha mai lavorato per essersi occupata di accudire il coniuge e i figli ha diritto al mantenimento in quanto non ha redditi adeguati, possedendo una capacità di guadagno pressoché nulla. Con la sentenza del 12 settembre 2011, n. 18618 i giudici della Cassazione hanno precisato che, ai fini della quantificazione dell’assegno a carico del coniuge, oltre che al reddito rilevano pure le “sostanze” e ciò sulla base del combinato disposto degli articoli 156 e 143 c.c..

Pertanto, nell’ipotesi in cui i redditi del coniuge obbligato sono inferiori proporzionalmente rispetto ad un cospicuo patrimonio dello stesso (come nel caso di specie), l’assegno alimentare deve quantificarsi anche con riguardo a tale patrimonio e non soltanto sulla base dei soli guadagni mensili o annuali. Da ciò ne deriva che l’obbligato al fine di garantire il precedente tenore di vita all’altro coniuge può essere tenuto a liquidare una parte del patrimonio stesso.

L’articolo 156 c.c. infatti precisa che il coniuge ha diritto al mantenimento in quanto non abbia redditi adeguati e che l’entità’ e’ commisurata alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. Ebbene in tema di quantificazione degli alimenti, giurisprudenza costante della Corte di Cassazione afferma che l’inadeguatezza dei redditi viene valutata in funzione dell’esigenza di conservare, almeno tendenzialmente, il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e che in mancanza di prova sul “tenore di vita”, può sopperire l’ammontare complessivo del patrimonio e dei redditi dei coniugi, dando esso luogo ad una presunzione sullo stile di vita matrimoniale.

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