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Quali sanzioni per la ricezione di rifiuti in impianto da parte di soggetti non in regola ?

Quali sanzioni per la ricezione di rifiuti in impianto da parte di soggetti non in regola ?

La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in tema di diligenza in capo all’imprenditore che gestisce l’impianto di destinazione. Questi, secondo l’orientamento maggioritario, deve accettare che il conferimento dei rifiuti avvenga da trasportatori in possesso delle autorizzazioni, ipotizzando in difetto un concorso «a titolo di colpa» con questi ultimi per il conferimento stesso (cfr. Cass. Penale  n. 26526/2008).

Ed invero, la ricezione di rifiuti in impianto attraverso conferimenti provenienti da soggetti non in regola con la normativa di settore ( iscrizione all’ Albo nazionale gestori ambientali ex articolo 212, comma 5, del DLgs. n. 152/2006  ss. , trasporto accompagnato da formulario ai sensi dell’articolo 193 del predetto DLgs.) potrebbe integrare un concorso di persone ex art. 110 c.p., per le ipotesi di reato eventualmente configurabili a carico dei trasportatori/conferitori (arresto da tre mesi a un anno, o ammenda da 2.600 a 26.000 euro qualora se si tratta di rifiuti non pericolosi; arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro qualora se si tratta di rifiuti pericolosi).

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