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Prima casa: omessa dichiarazione residenza del coniuge non causa decadenza agevolazioni

Prima casa: omessa dichiarazione residenza del coniuge non causa decadenza agevolazioni

La CTR di Perugia sez. 3, con la sentenza n. 145/03/2013, depositata il 23/09/2013, dichiara l’infondatezza dell’appello proposto dall’A.E. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Perugia.
La questione oggetto di giudizio riguardava l’acquisto di un appartamento per il quale l’acquirente, dichiarando di essere coniugato in regime di comunione di beni, chiedeva di usufruire dei benefici prima casa di cui all’art. 3, comma 131 della Legge 549/95 e le agevolazioni sull’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito per il mutuo erogato presso un istituto di credito. La di lui moglie non compariva nel rogito notarile.
L’Ufficio, pur riconoscendo le agevolazioni fiscali all’acquirente – che comprava in comunione dei beni con la moglie – ritiene, invece, decadute le agevolazioni fiscali della coniuge, assente al rogito notarile, poiché la stessa non ha rilasciato le dichiarazioni previste ex art. 3 comma 131 della legge 549/95.

Già in primo grado il contribuente aveva visto i giudici decidere a proprio favore circa il ricorso avverso gli avvisi di liquidazione con cui l’A.E. reclamava l’ IVA per l’atto di compravendita dell’immobile.
In secondo grado l’Amministrazione Finanziaria, oltre che a eccepire la violazione e falsa applicazione della nota II bis, comma 1, della Legge 549/1995, afferma che la legislazione fiscale debba essere distinta da quella civilistica poiché “mentre ai fini civilistici non sussiste la necessità che entrambi i coniugi intervengano nell’atto di trasferimento della casa di abitazione per acquisirne le comproprietà in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ex lege, ai fini fiscali, invece, per ottenere l’agevolazione c.d. “prima casa” sull’intero immobile trasferito, occorre che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste dalla lettera a), b) e c), quale la residenza nel comune dove insiste l’immobile, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune, assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale.”

Il Collegio Regionale nel dichiarare l’infondatezza dell’appello, parte innanzitutto dalla necessità di ricordare che le norme richiamate dall’A.E., al contrario di quanto affermato dalla stessa, non interessano tutte la decadenza, infatti, “la decadenza è presente solo sulla dichiarazione prevista dalla lettera a) che riguarda la dichiarazione sulla residenza, che recita “La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”. Non esiste altra decadenza nell’ambito delle norme richiamate […] e non può essere certamente una circolare ministeriale indicata dall’Ufficio a poterla sancire, non avendo quest’ultima alcun potere vincolante, né potestà impositiva per il contribuente, esprimendo soltanto ed esclusivamente un parere dell’amministrazione finanziaria (Cassaz. Sez. U. n. 23031/2007)”.

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