17 Ott PEC, CPEPCT, PCT : tre acronimi su cui fare chiarezza !
In questi giorni in merito alla Posta Elettronica Certificata ed al Processo Civile Telematico, in progressiva attivazione presso vari Tribunali, ho rilevato il susseguirsi in rete di incertezza e disorientamento fra gli Avvocati sui diversi ambiti e funzioni di tali strumenti, sovente alimentata da fuorvianti comunicazioni email.
Questo contributo che per la complessità della materia non può ritenersi esaustivo, certamente fugherà molti dubbi, aiutando a districarsi tra gli equivoci acronimi che in maniera confusa echeggiano attualmente nel mondo forense.
Cos’è la Posta Elettronica Certificata [cd. PEC] ?
La Posta Elettronica Certificata [cd. PEC] è il nuovo sistema di posta elettronica attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, in quanto viene fornita al mittente un’attestazione elettronica con valenza legale in merito all’invio ed alla consegna di quanto inoltrato.
Tale sistema è stato introdotto e viene compiutamente disciplinato nel nostro ordinamento con il D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 al quale ha fatto seguito il D.M. 2 novembre 2005 che definisce tecnicamente le modalità di funzionamento del sistema informatico della PEC. Il legislatore ha, altresì, provveduto ad introdurre e disciplinare la figura del gestore del servizio di Posta Elettronica Certificata istituendone un pubblico elenco reperibile sul sito www.cnipa.gov.it.
Anche il Codice dell’Amministrazione Digitale [DLgs. n. 82/2005] si è occupato di Posta Elettronica Certificata prevedendo indicazioni circa l’utilizzo di quest’ultima per la P.A., richiedendo che ogni ente pubblico si doti di una PEC e rendendo obbligatorio l’uso di quest’ultima nei casi in cui è necessario certificare l’avvenuto invio/ricezione di una comunicazione informatica.
Pertanto, la Posta Elettronica Certificata è lo strumento d’elezione per ogni scambio di informazioni tanto fra privati quanto nei rapporti fra questi ultimi e le pubbliche amministrazioni.
Quali sono i soggetti obbligati a munirsi della Posta Elettronica Certificata ?
I soggetti obbligati sono: le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i liberi professionisti.
Tale obbligo discende dall’art. 16 commi 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 2/09 di conversione con modificazioni del D.L. 29 novembre 2008 n. 5.
Perché gli Avvocati devono munirsi di una Posta Elettronica Certificata e quando scade il termine ?
In forza dell’art. 16, 7 co. della Legge n. 2/09 di conversione con modificazioni del D.L. 29 novembre 208 n. 5, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi ordini o collegi entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e, dunque, entro il 29 novembre 2009.
Qual è il rapporto fra la Posta Elettronica Certificata ed il Processo Civile Telematico ?
La Posta Elettronica Certificata ed il Processo Civile Telematico non hanno nulla in comune.
Tra di loro non sussiste alcun rapporto di dipendenza e/o connessione poiché attengono ad ambiti e funzioni diverse.
Che cosa è il Processo Civile Telematico [cd. PCT] ?
Il processo civile telematico è un sistema di gestione delle procedure giudiziali realizzato attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici ed è disciplinato dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 che si pone l’obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni [avvocati e ausiliari del giudice] e uffici giudiziari relativamente ai processi civili. La disciplina è stata successivamente integrata dal D.M. 17 luglio 2008, contenente le regole tecniche-operative per detti strumenti informatici e telematici.
A tale fine detti operatori del processo devono essere muniti di una casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico cd. CPECPT poiché, ai sensi dell’art. 51 della D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’art. 170 c.p.c. […] devono essere inviate obbligatoriamente alla suddetta casella; il destinatario non dotato di CPECPT deve recarsi in cancelleria per il ritiro di dette comunicazioni.
Dove l’Avvocato può acquistare una Casella di Posta Elettronica Certificata per il Processo Civile Telematico [cd. CPECPT] ?
La casella di posta elettronica certificata per il processo civile telematico non si acquista ma viene fornita esclusivamente dal Punto di Accesso [cd. PDA], gestito o convenzionato con l’Ordine di appartenenza, al quale l’Avvocato deve richiedere la registrazione onde accedere ai servizi del Processo Civile Telematico secondo gli standard di sicurezza e affidabilità certificati dal Ministero della Giustizia.
Qual’è il rapporto tra la Posta Elettronica Certificata [cd. PEC] e la Casella Posta Elettronica Certificata per il Processo Civile Telematico [cd. CPECPT] ?
Non hanno nulla in comune.
La PEC è un indirizzo di posta elettronica prescelto dall’Avvocato nella sua estensione e nel suffisso da utilizzare nelle comunicazioni interpersonali e d’ufficio ovvero in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell’invio e della consegna di un determinato documento e deve essere comunicata al proprio Ordine di appartenenza.
Per contro, la casella CPECPT è integrata nell’infrastruttura informatica del PCT ed è consultabile esclusivamente tramite il Punto di Accesso [cd. PDA] previa autenticazione con la propria smart card e/o key.
Il relativo indirizzo elettronico, infatti, non ha valenza esterna al PCT e, pertanto, non richiede alcuna comunicazione all’ordine di appartenenza e, si ripete, sulla stessa vengono destinati esclusivamente i “messaggi” relative al PCT.
Le disposizioni normative relative alla PEC non sono applicabili al Processo Civile Telematico, per esplicita esclusione operata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 il cui art. 16 stabilisce che “[…] Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”.
Dove gli Avvocati possono acquistare la PEC ?
La Posta Elettronica Certificata può essere acquistata liberamente sul mercato direttamente da un ente certificatore ovvero da un suo fornitore e/o partner titolari di un dominio certificato [ @dominio.it ] ovvero presso l’Ordine degli Avvocati di appartenenza che abbia stipulato una convenzione con questi ultimi.
Quale è la Posta Elettronica Certificata migliore ?
Non esiste una Posta Elettronica Certificata migliore o peggiore dell’altra, poiché le specifiche tecniche di base sono previste rigidamente dalla normativa istitutiva di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e dal D.M. 2 novembre 2005.
Pertanto, le poste elettroniche certificate in commercio si equivalgono nelle caratteristiche tecniche fondamentali, salvo opzioni aggiuntive, e si differenziano esclusivamente per il suffisso [ @dominio.it ] relativo al dominio certificato che contraddistingue ogni singola offerta commerciale e, quindi, ogni utente è libero di scegliere la PEC più confacente alle sue esigenze.
E’ bene precisare, altresì, che tutte le poste elettroniche certificate per loro natura sono compatibili tra loro qualunque sia il suffisso che le contraddistingue e non richiedono alcuna garanzia di validità da parte di alcuno.
E’ obbligatorio acquistare la Posta Elettronica Certificata presso l’Ordine di appartenenza che abbia stipulato una convenzione con un ente certificatore o un fornitore di quest’ultimo ?
No, non esiste alcun obbligo in merito. L’acquisto della Posta Elettronica Certificata offerta in convenzione dagli Ordini Forensi è facoltativo ed è rimesso alla libera scelta di ogni singolo Avvocato.