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Pneumatici fuori uso e pneumatici usati ricostruibili: nuovo orientamento della Cassazione

Pneumatici fuori uso e pneumatici usati ricostruibili: nuovo orientamento della Cassazione

Con sentenza 26 Giugno 2012, n. 25207, la Corte di Cassazione opera una netta distinzione tra pneumatici fuori uso (Pfu) e pneumatici usati, anche se eventualmente usurati, purchè passibili di ricostruzione.

I pneumatici che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche naturali e sono quindi ricostruibili, evidenzia la Cassazione nella sentenza n. 25207/2012, devono essere considerati beni e non rifiuti (eccettuati i casi in cui il detentore dimostri la palese volontà di disfarsene oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso).
In tali casi la ricostruzione non rappresenta un’operazione di recupero di un rifiuto (cfr. Cass. n. 46643/2007), ma un trattamento di risanamento di un bene.

Spetta, dunque, al soggetto detentore dimostrare le circostanze concrete a sostegno della pretesa destinazione alla ricostruzione, con la prova della ricostruibilità potenziale in primis, ma anche attraverso l’indicazione del ricostruttore e la dimostrazione di precedenti conferimenti.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 9552/2007 TRIB. SEZ. DIST. di SANT’AGATA DI MILITELLO, del 15/07/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;

udito il P.G. in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Patti – Sezione distaccata di S. Agata Militello, con sentenza del 15.7.2008, ha affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in ordine al reato di cui:

– al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, (per avere – quale titolare della ditta individuale ” (OMISSIS)”, esercente, tra l’altro, la vendita al dettaglio di pneumatici – effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (circa 1.000 pneumatici dismessi di varie marche e misure, per un volume di circa 60 mc.) su un’area di mq. 45 sita in luogo non molto distante dal negozio di rivendita, recintata e chiusa da un cancello, di cui aveva la disponibilita’ – acc. in (OMISSIS)) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato “alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, da realizzarsi mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”.

Avverso tale sentenza ha proposto “appello” il difensore della (OMISSIS), il quale ha eccepito:

– la inconfigurabilita’ del reato, in quanto, nella specie, sarebbe ravvisabile la condotta lecita di “deposito temporaneo” nel luogo di produzione delineata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183;

– la non corretta qualificazione di “rifiuti” attribuita agli pneumatici rinvenuti, dato che “detta qualificazione va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall’Allegato A, voce 160103, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, e non anche agli pneumatici usati ma ancora ricostruibili… e la prova in positivo e’ a carico della pubblica accusa”;

– difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata.

Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema, ex articolo 568 c.p.p., u.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, perche’ infondato.

2. In relazione aita doglianza riferita all’ambito di riconducibilita’ degli pneumatici giunti a fine vita alla disciplina dei “rifiuti” e’ necessario evidenziare che la nozione di “pneumatico fuori uso” (categoria identificata con il codice 16.01.03 nell’elenco Europeo dei rifiuti) deve essere distinta, perche’ diversa, da quella di “pneumatico usato”, anche se eventualmente usurato.

Fino all’adozione del Decisione n. 2000/532/CE (relativa alla riformulazione nell’elenco Europeo dei rifiuti), la voce 16.01.03 del codice CER designava gli “pneumatici usati”, senza ulteriori specificazioni, e nella normativa del nostro Paese, dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1996 accomunava (nell’Allegato 1 – Suballegato 1) tra i rifiuti passibili di operazioni di recupero di materia secondo le procedure semplificate, con il medesimo codice 16.01.03, i “pneumatici non ricostruibili” (punto 10.2) e quelli “ricostruibili” (punto 10.3) ed in entrambi i osi ne descriveva le caratteristiche facendo ricorso alla dizione”pneumatici usurati”.

Dopo la Decisione n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, entrata in vigore il 1 gennaio 2002, il codice CER 16.01.03 non e’ piu’ Intitolato “pneumatici usati”, bensi’ “pneumatici fuori uso” e tale modifica e’ stata recepita nel nostro ordinamento interno con la Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 23.

Con il Decreto Ministeriale 9 gennaio 2003 (Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi) – emanato in esecuzione della Legge n. 179 del 2002 – e’ stata esclusa la natura di “rifiuto” per gli pneumatici ricostruibili (eccettuati i casi in cui il detentore mostri la palese volonta’ di disfarsene, oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso che abbiano complessivamente assunto la qualifica di rifiuto, che va estesa anche alle singole parti).

Per completezza espositiva va rilevato che attualmente la disciplina degli pneumatici fuori uso e’ posta dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n. 82 (pubblicato sulla G.U. n. 131 dell’8 giugno 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione), in attuazione della disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 228, comma 2, relativa alla definizione, attraverso un decreto del Ministro dell’ambiente, dei tempi e delle modalita’ attuative dell’obbligo posto in capo ai produttori e importatori di pneumatici (dal comma 1 del medesimo articolo) di provvedere “singolarmente o in forma associata e con periodicita’ almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sui territorio nazionale”.

2.1 Alla stregua della disciplina dianzi delineata va affermato – pertanto – che, secondo la normativa posta dalla Legge n. 179 del 2002 e dal Decreto Ministeriale 9 gennaio 2003:

– costituiscono sicuramente “rifiuto” gli pneumatici fuori uso ed essi devono ritenersi destinati ad attivita’ di recupero o smaltimento;

– sono invece da considerarsi “non-rifiuto” gli pneumatici usati passibili di ricostruzione vedi Cass., Sez. 3, 23.1.2007, n. 8679, ma gia’ Corte Cost., sentenza n. 378 del 30.12.2003) ed essi possono essere compravenduti come beni.

A giudizio di questo Collegio, dunque, deve ritenersi ormai superato l’orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come rifiuti tutti gli pneumatici usati, compresi quelli ricostruibili, e deve altresi’ ritenersi (contrariamente a quanto affermato da questa 3 Sezione con la sentenza n. 46643/2007) che la ricostruzione dei battistrada degli pneumatici (che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche strutturali) non si configura come operazione di recupero, ma come trattamento di risanamento di un bene che mal e’ stato considerato rifiuto.

Recupero di materia puo’ aversi, invece, attraverso le attivita’ di separazione delle varie componenti degli pneumatici non ricostruibili, ovvero attraverso processi di triturazione e granulazione per l’ottenimento del polverino di gomma (utilizzabile per la produzione di asfalti modificati, per la realizzazione di superfici sportive, nonche’ per l’impiego come materiale di isolamento); cosi’ come puo’ conseguirsi recupero di energia in cementifici o centrali termoelettriche.

Sussiste, infine, il divieto di conferimento in discarica degli pneumatici interi fuori uso, secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 36 del 2003, articolo 6, lettera o), e del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 (divieto che, per le discariche gia’ autorizzate, e’ divenuto efficace solo dal 1 gennaio 2010).

2.2 Quanto alla individuazione del soggetto sul quale gravi l’onere di classificare lo pneumatico usato come ricostruibile, deve ritenersi che:

– Nelle ipotesi in cui sia manifestamente evidente l’impossibilita’ di procedere ad una ricostruzione (ad esempio per palesi lacerazioni o deformazioni della carcassa strutturale), il gommista detentore (in seguito all’attivita’ di ricambio per sostituzione sul veicolo) ha l’onere (con le relative responsabilita’, anche penali) di conferirlo come rifiuto ad un operatore autorizzato, potendo pure giovarsi delle norme che regolano il deposito temporaneo secondo i limiti temporali e quantitativi fissati dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183.

– In tutti gli altri casi Io pneumatico puo’ essere consegnato, quale merce, al ricostruttore ed a questo spetta la valutazione della idoneita’ alla ricostruzione mediante le opportune indagini tecniche, a seguito delle quali egli e’ tenuto ad avviare gli pneumatici fuori uso a recupero dei materiali, a recupero energetico ovvero a smaltimento (nelle forme consentite).

Nella fattispecie in esame l’imputata non ha mai riferito di avere effettuato la semplice ed immediata selezione visiva a lei demandate, ne’ ha addotto alcuna circostanza a sostegno della pretesa destinazione alla ricostruzione degli pneumatici rinvenuti ammucchiati nell’area di cui aveva la disponibilita’ (ricostruibilita’ potenziale, indicazione specifica del ricostruttore, dimostrazione di precedenti conferimenti). Ella anzi neppure ha dimostrato che quegli pneumatici fossero destinati a procedimenti non di ristrutturazione ma di recupero (sia di materia sia di energia).

3. Il Tribunale, nella vicenda in esame, ha correttamente escluso l’esistenza di un deposito temporaneo e regolare di rifiuti, rilevando (sulla base del testimoniale raccolto e della acquisita documentazione fotografica) che l’abbandono degli pneumatici era caratterizzato da evidenti condizioni di degrado conservativo e che non sussisteva la prova del rispetto delle prescrizioni in termini di giacenza (non essendo stato istituito il registro attestante i periodici smaltimenti), in violazione delle prescrizioni poste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183.

4. La pena risulta determinata con corretto ed adeguato riferimento ai criteri direttivi di cui all’articolo 133 cod. pen., essendosi tenuto conto dell’entita’ del fatto e della personalita’ dell’imputata.

5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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