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Le opposizioni a decreto ingiuntivo dopo la sentenza della Cassazione n. 19246

Le opposizioni a decreto ingiuntivo dopo la sentenza della Cassazione n. 19246

Riguardo il tema dell’opposizione a decreto ingiuntivo, molto scalpore ha destato la sentenza n. 19246 /2010, Sezioni Unite, della Corte di Cassazione. Sarà utile ripercorrere brevemente l’evoluzione giurisprudenziale circa la spinosa questione accennata, prima di approfondire la tematica.
Articoli di dirittoL’art. 645, II comma, c.p.c. recita: “ in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma i termini di comparizione sono ridotti della metà”. Cosa affermava la giurisprudenza fino alla citata decisione del 9 settembre 2010? Veniva precisato che: “il termine di costituzione dell’opponente viene ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 942/2006)”.
Pertanto, la giurisprudenza dalla Corte superiore era granitica nell’affermare che i termini di costituzione dell’opponente si dimezzavano ex lege solo se venivano ridotti i termini a comparire dell’opposto.La novità della sentenza n. 19246 risiede nel fatto che la stessa precisa: “non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso d’effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.
Quindi, solo per il fatto di aver presentato opposizione a decreto ingiuntivo, la parte formalmente attrice deve costituirsi entro il 5° giorno dalla notifica a parte resistente. Cosa è successo a seguito della citata sentenza? E’ accaduto che alcuni Tribunali di merito hanno giudicato irricevibili le opposizioni, dunque confermando la validità del decreto opposto ( ovviamente scatenando le proteste degli avvocati coinvolti nella diatriba).
Altri Tribunali hanno ritenuto applicabile il principo del tempus regit actum, così “convalidando” anche le costituzioni effettuate dopo il 5° giorno.

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